
Il governo ha varato un decreto che definisce le regole per il Gestore dei Mercati Energetici e attribuisce al Gestore dei Servizi Energetici un ruolo di garanzia nei contratti di compravendita di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento punta a sviluppare una nuova piattaforma di mercato dove si negoziano i power purchase agreement a lungo termine. Questo intervento si inserisce nell’attuazione della direttiva europea sulle energie pulite. Vediamo cosa indica il decreto e quali sono gli effetti attesi per il settore energetico italiano.
Attuazione della direttiva europea e contesto normativo nazionale
Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il decreto ministeriale che risponde alle indicazioni previste dal decreto legislativo 199 del 2021. Quest’ultimo ha recepito la direttiva europea 2018/2001 sulle energie rinnovabili, che imponeva agli Stati membri di realizzare strumenti per facilitare la stipula di accordi di fornitura di energia verde a lungo termine, ovvero i PPA. Il testo pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha come obiettivo la regolazione di questi accordi attraverso una piattaforma organizzata e approvata dal GME.
Il decreto consta di otto articoli e disciplina nello specifico due aspetti chiave: la creazione di un mercato organizzato dove venditori e acquirenti si incontrano in modo trasparente e certificato, e la definizione del ruolo del GSE come garante di ultima istanza delle transazioni. La volontà è rafforzare la fiducia tra le parti, evitando rischi economici e assicurando la continuità della fornitura energetica da fonti rinnovabili.
Sviluppo della piattaforma mpaa e regole operative
La piattaforma di mercato organizzato per i PPA, chiamata MPPA, dovrà essere realizzata dal GME e integrata obbligatoriamente con il Mercato Elettrico a Termine. La normativa impone al GME di adottare un modello operativo che riduca la possibilità di inadempienze tramite criteri di ammissione rigorosi: solo i titolari di impianti rinnovabili autorizzati o già in esercizio potranno vendere, mentre chi acquista dovrà essere possessore di un punto di prelievo verificato e valido agli occhi del GSE.
Le negoziazioni avverranno esclusivamente tra soggetti selezionati e identificati, con il GME che agirà da controparte centrale su tutte le transazioni. Ogni operatore dovrà fornire garanzie finanziarie adeguate, accertate prima dell’accesso e del mantenimento in piattaforma. Queste misure puntano a prevenire comportamenti rischiosi e a garantire una gestione ordinata delle posizioni finanziarie nel mercato.
Ruolo del gse come garante di ultima istanza nei contratti ppa
Il GSE entrerà in azione come garante qualora si verificasse un inadempimento da parte di venditori o acquirenti nel corso delle compravendite. Nel caso in cui l’acquirente non adempia ai propri impegni, il GSE subentrerà temporaneamente su quella posizione, acquistando l’energia residua al prezzo di riserva definito. Viceversa, se a non rispettare il contratto è il venditore, il GSE assumerà il ruolo di venditore, acquisendo l’energia prodotta e gestendo il rapporto con il mercato di dispacciamento.
A queste operazioni si aggiunge un sistema di corresponsione di un corrispettivo, definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente , per coprire i costi e i rischi associati a questa garanzia. La copertura finanziaria del GSE sarà sostenuta, per il triennio 2025-2027, con un plafond massimo di 45 milioni di euro l’anno, alimentato in parte dai proventi delle aste per le emissioni ETS. Il meccanismo mira a evitare effetti domino nel caso di fallimenti contrattuali, tutelando gli operatori virtuosi.
Caratteristiche tecniche e gestione dei contratti ppa da fonti rinnovabili
I PPA oggetto del decreto dovranno seguire un modello standardizzato, con caratteristiche simili a quelle dei contratti già attivi nel Mercato Elettrico a Termine. La loro durata dovrà oscillare tra cinque e dieci anni, con la graduale possibilità di trasferire le posizioni annuali direttamente nel mercato a termine. Queste norme favoriscono una maggiore uniformità nelle transazioni e contribuiscono a rendere più trasparente e monitorabile il mercato dell’energia verde.
Il GSE sarà incaricato anche di stabilire come gestire le Garanzie di Origine collegate a questa energia, controllando che tutto corrisponda all’effettiva produzione da fonti rinnovabili. Verranno eseguiti anche controlli a campione sui requisiti dei soggetti coinvolti nella piattaforma. Ogni contratto firmato sul MPPA sarà pubblicato e reso accessibile attraverso una bacheca elettronica gestita dal GME, garantendo completa tracciabilità .
Tempistica e passaggi finali verso l’operatività completa
Il decreto prevede un orizzonte temporale di 120 giorni dall’entrata in vigore per il GSE. Entro questo termine, il Gestore dovrà consegnare al Ministero proposte dettagliate riguardanti le regole operative, che disciplineranno i requisiti necessari per i partecipanti, i prezzi di riserva, i meccanismi di subentro nei contratti di dispacciamento e i modelli contrattuali da adottare. Questi documenti saranno fondamentali per dare un quadro chiaro e operativo alla piattaforma MPPA.
Il quadro normativo delineato dal decreto apre un nuovo capitolo nella gestione degli accordi di fornitura di energia rinnovabile, cercando di creare stabilità contrattuale e strumenti sicuri per gli attori coinvolti nel mercato. L’introduzione del GSE come garante rafforza la fiducia, mentre la piattaforma organizzata intende incrementare la trasparenza e l’efficacia delle trattative nel settore dell’energia verde.