Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha aggiornato le regole per i progetti agrivoltaici finanziati dal PNRR. Questi interventi riguardano in particolare i tempi per la messa in esercizio degli impianti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. Nel frattempo, il MASE ha pubblicato un documento di domande e risposte che precisa cosa si intende per spese ammissibili e quali sono i requisiti per i fornitori coinvolti nei progetti incentivati.
Il nuovo provvedimento sulle tempistiche dei progetti agrivoltaici
Il 19 giugno 2025 il MASE ha definito uno schema di modifica del decreto ministeriale 436 del 22 dicembre 2023, che regola gli incentivi per gli impianti agrivoltaici avanzati. Questa revisione si concentra soprattutto sul prolungamento dei termini per la messa in esercizio degli impianti e per effettuare la rendicontazione finale delle spese. L’obiettivo è fornire maggiore margine operativo ai beneficiari, anche per le richieste di contributo già presentate.
Il decreto aggiornato deve ancora ricevere il via libera dagli organi di controllo prima della pubblicazione ufficiale, ma secondo fonti del ministero l’atto diventerà subito operativo appena sarà reso pubblico. Questa urgenza deriva dal recente via libera del Consiglio dell’Unione europea, che ha approvato la riprogrammazione del PNRR relativa agli incentivi agrivoltaici. Il decreto rimodifica quindi i tempi originariamente stabiliti in maniera più rigida, permettendo a chi ha avviato progetti di gestire con più calma gli adempimenti burocratici.
Chiarimenti sulle spese ammissibili e ruolo dei fornitori
Con la pubblicazione del nuovo documento di FAQ, il MASE ha risposto a cinque quesiti ricorrenti sulle spese ammissibili e sui fornitori di beni e servizi nei progetti agrivoltaici incentivati. Il ministero ha sottolineato che la data di entrata in esercizio dell’impianto rappresenta il termine fondamentale per la validità delle spese quietanzate. La scadenza ultima fissata per la rendicontazione è il 30 giugno 2026, ma non si può considerare ammissibile nessuna spesa effettuata dopo la messa in funzione, se questa avviene prima.
Inoltre si conferma che il beneficiario del contributo può affidare l’intero progetto a un solo soggetto appaltatore con un contratto chiavi in mano. In questi casi la documentazione di spesa e pagamento deve rispettare le indicazioni di tracciabilità contenute nelle linee guida del MASE. In particolare, anche se la fattura finale può risultare generica, serve un dettaglio analitico degli avanzamenti lavori e delle singole forniture, per evidenziare le voci di costo realmente ammissibili.
Regole particolari per contratti chiavi in mano e rapporti interni tra imprese
Le FAQ puntualizzano che l’EPC Contractor può appartenere allo stesso gruppo societario del beneficiario, a condizione che siano rispettate le norme sugli appalti pubblici e che il prezzo non superi valori di mercato. Il beneficiario deve dimostrare la correttezza delle condizioni con documenti comprovanti la congruità del costo pattuito.
Il ministero ha approfondito anche i casi di associazioni temporanee di imprese e fornitori intercompany. Nei progetti gestiti da ATI non esistono problemi a far valere le spese emesse dai singoli membri dell’associazione o da imprese riconducibili a essi. La medesima regola si applica ai fornitori intercompany, che devono attenersi agli stessi criteri previsti per gli EPC Contractor appartenenti al gruppo del beneficiario.
Il documento FAQ intende fornire supporto operativo chiaro ai soggetti coinvolti, chiarendo dubbi sulle modalità di rendicontazione e sulla corretta documentazione da presentare al ministero. Questo aggiornamento riflette lo sforzo del MASE nel garantire trasparenza e precisione nelle procedure di accesso ai fondi per l’agrivoltaico.










